RICORSO PER INDENNITA’ DI FERIE NON GODUTE

RICORSO PER FERIE NON GODUTE : i docenti precari con contratti al 30 giugno hanno diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva.

 

Con ordinanza n. 16715/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

Il caso, definito in Cassazione con l’attuale ordinanza, nasce dal ricorso di una docente che, tra il 2014 e il 2017, ha lavorato con contratti a tempo determinato che si concludevano al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Durante questi anni, i Dirigenti scolastici degli istituti in cui ha prestato servizio l’avevano collocata d’ufficio in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nei giorni tra l’8 Giugno e il 30 Giugno di ciascun anno, nonostante la docente non avesse mai richiesto di usufruirne.

Tale vicenda non è differente dai molteplici casi già affrontati da diversi tribunali (vedi, ad esempio, la sentenza della Corte d’appello di Firenze) e dalla Cassazione stessa in diverse pronunce (ad esempio, sentenza n. 23934/2020, sentenza n. 21780/2022 e ordinanza n. 14268/2022).

La richiesta esplicita  formale per iscritto delle ferie 

Un aspetto essenziale che tutti i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, devono considerare è la richiesta esplicita per le ferie. Le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico; non è possibile, quindi, essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso.

Tuttavia, secondo l’interpretazione del Ministero dell’Istruzione, sostenuta anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni vengono automaticamente sottratti dal monte ferie spettante ai docenti, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente richiesto le ferie o meno. Ciò implica che, se un docente ha maturato, ad esempio, 15 giorni di ferie e ne ha usufruito solo di 5 entro l’8 giugno, i giorni restanti verranno automaticamente detratti, impedendogli di ricevere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Le richiamate sentenze della Corte di Cassazione hanno però chiarito un concetto fondamentale:

Obbligo di informazione da parte del datore di lavoro: il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell’esistenza di ferie non godute. Deve inoltre specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse.

Tali principi garantiscono che i docenti siano adeguatamente informati e possano esercitare i propri diritti in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.

Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso (in forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Il ricorso per ferie non godute si presenta avverso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ( non avverso l’Istituzione scolastica ) 

I docenti, quindi, grazie a questa importante vittoria giudiziaria e considerata la prescrizione decennale del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, potranno recuperare l’indennità  per  le ferie non godute l’anno in relazione a tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 fino ad oggi.

E’ bene considerare che il Ministero potrà eccepire la proscrizione quinquennale pertanto chi interessato dovrà far pervenire il prima possibile la seguente documentazione:

  • Stato matricolare,
  • Contratti di scuola ( ad eccezione dei docenti che hanno aderito al ricorso per il rimborso della “ Carta docente “ ,
  • Carta identità e codice fiscale,
  • Procura firmata,
  • Eventuale autocertificazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato ( solo in caso di reddito familiare inferiore a 38.514 ) ,
  • Contratto scolastico in corso o in caso di contratto scaduto al 30 giugno graduatoria di inserimento necessaria per poter radicare la competenza territoriale .


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