Università e green pass

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha sancito tramite un apposito decreto legge (D.L. n. 11/2021) l’obbligo della certificazione verde Covid-19 obbligatoria per assicurare la ripartenza delle attività didattiche in presenza nelle Università.

Nel dettaglio, ad integrazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il decreto-legge 6 agosto ha previsto che dal 1° settembre e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre di quest’anno, tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oltre al personale, sia docente sia tecnico-amministrativo, del sistema universitario e di quello AFAM per le attività in presenza dovranno possedere ed esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021.

L’obbligo di green pass non si applica alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.

Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Dando uno sguardo a tali disposizioni in materia di scuola, università e green pass, molte sono le regole ambigue e di complessa attuazione e sulle quali proveremo a fare un po’ di chiarezza.

Proprio in ragione di tale confusione normativa non è da escludersi che, qualora si giunga al giudizio della Corte Costituzionale, se ne accerti l’illegittimità costituzionale, in specie per quanto riguarda la violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, e dei diritti al lavoro e all’istruzione.

In ogni caso, non appare costituzionalmente legittimo stabilire che il diritto di istruzione sia neppure in parte subordinato o a un evento casuale – la guarigione da una malattia – o al compimento di un trattamento sanitario per la vaccinazione, ad oggi non imposto direttamente da alcuna norma di legge.

Ed allora, cosa accadrà agli studenti universitari in caso di violazione dei predetti obblighi? In questo caso non si prevede espressamente l’immediata esclusione dalle attività didattiche, e, per di più, si prescrivono soltanto “verifiche a campione con le modalità individuate dalle università”. In sostanza, mentre vi sarà un costante presidio per l’accesso del personale, non si prevedono accertamenti permanenti e diffusi per l’ingresso degli studenti nelle università.

Del resto, per accertare la violazione dell’obbligo relativo al green pass da parte degli studenti universitari saranno necessari accertamenti compiuti dalle forze di polizia, dalla polizia municipale o dalle forze armate (e dunque, non dal personale universitario), e da cui conseguirà una sanzione pecuniaria comminata dal prefetto, e, in caso di violazione reiterata, la sanzione prevista (da 400 a 1.000 euro) può essere soltanto raddoppiata.

Nulla, invece, si prescrive su eventuali sanzioni disciplinari, né è prevista – e dunque non può essere comminata – l’esclusione dalla partecipazione alle successive attività didattiche sino al momento in cui si entrerà in possesso del green pass. In ogni caso, qualora l’applicazione di questa norma comportasse la preclusione dell’accesso alle attività didattiche in assenza di un obbligo di vaccinazione stabilito con legge, è evidente che il diritto all’istruzione sarebbe compresso in relazione ai presupposti del green pass, e dunque anche in relazione ad un trattamento sanitario non imposto da un’apposita norma di legge.

E’ indubbio che tale quadro normativo è palesemente in contrasto con la Carta Costituzionale e con la normativa europea che espressamente prevede il divieto di discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati. Infatti, la Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa testualmente statuisce che gli Stati devono “assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desiderano farlo da soli” e raccomanda, altresì, ai Paesi membri di “garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”.

In attesa delle decisioni della Corte Europea e della Corte Costituzionale, gli studenti che non possono o non intendono vaccinarsi possono, pertanto recarsi regolarmente presso le propri sedi Universitarie per esercitare il loro diritto allo studio.

In caso di accertamenti a campione con conseguente applicazione della sanzione amministrativa da parte delle forze dell’Ordine gli studenti sono invitati a rivolgersi al nostro Studio Legale al fine di tutelare i propri interessi costituzionalmente garantiti.

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


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