RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PIENO PUNTEGGIO DEL SERVIZIO DI LEVA E DEL SERVIZIO CIVILE NELLE GRADUATORIE ( 6 punti Ata e 12 punti docenti)

Con recente sentenza dell’aprile 2025 il Consiglio di Stato è ritornato sulla dibattuta questione del valore in termini di punteggio ,  da  attribuire al servizio di leva eseguito non in costanza di impiego

viene richiamato un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050).

L’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva svolto per il personale A.T.A.

Nell’agosto del 2022 il Consiglio di Stato ha emesso le sentenze N. 7383 e N. 7376/2022 attraverso le quali il personale Ata ha ottenuto la piena valutazione del servizio militare ( 6 punti ) per le graduatorie “anche se prestato prima dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
In particolare, è stato sancito il principio per cui il punteggio – per l’anno di servizio militare/civile – deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere .
Il Consiglio di Stato afferma: “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti”.

A seguito delle Sentenza del Consiglio di Stato i Tribunali del Lavoro, hanno confermato il pieno diritto all’attribuzione di sei punti nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia per tutti coloro che hanno prestato il servizio militare/civile dopo il conseguimento del diploma superiore e non in corso di un rapporto di lavoro con la P.A, così da poter essere destinatari – proprio in virtù di un più elevato punteggio attribuito in tali graduatorie – di una proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scolastica.
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021) indicando che deve essere riconosciuto il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento delle graduatorie per  l’insegnamento.
La Corte territoriale, ha disapplicato, perche’ illegittima, la previsione di rango regolamentare del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro ovvero di quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti, stante la portata generale dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994.”.
Ciò che era rimane dibattuto in giurisprudenza riguardava il punteggio da attribuire.
Invero la decisione del Consiglio di Stato sancisce il diritto all’attribuzione del punteggio di 6 punti e non di 0,50 all’aspirante collaboratore scolastico – assistente amministrativo, inserito nelle graduatorie,per il servizio militare di leva prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto in relazione ai profili per cui è inserito in graduatoria.
Del pari la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021) ha statuito che deve essere riconosciuto il punteggio di 12 punti per il servizio sostitutivo del servizio di leva/civile , prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento.
A chi è rivolto il ricorso ?
Il ricorso è rivolto a tutti coloro che vogliono vedersi riconosciuto il diritto al pieno punteggio per Graduatorie ad Esaurimento; Graduatorie di Istituto; GPS Concorsi pubblici scolastici (ordinari e straordinari), per il servizio militare di leva/ civile prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento delle richiamate graduatorie.
Costo del ricorso ?
Il ricorso può esser presentato beneficiando del gratuito patrocinio per tutti i ricorrenti con reddito familiare inferiore a 11.746,68 euro.

Il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato in caso di reddito familiare inferiore a 38.514. In tal caso sarà richiesto di compilare l’autocertificazione di esenzione.
Informazioni: annagiannola9@gmail.com

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


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