Ricorsi per il risarcimento del danno sull’abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi .

E’  stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova norma, il DL 131/2024, che porta da 12 a 24 mesi il massimo  risarcimento consentito che  i precari possono vantare nei confronti dell’amministrazione pubblica è, in caso di abuso oltre 36 dell’uso dei contratti a termine.

Il 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 131/2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”) – entrato in vigore il 17 settembre 2024 – che è intervenuto anche sulla disciplina dei contratti a termine, al fine di dar seguito alle indicazioni della procedura di infrazione mediante la quale l’Unione Europea ha invitato l’Italia ad adeguare la normativa italiana alla Direttiva UE 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Il Decreto Salva Infrazioni ha modificato l’art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015, introducendo significative novità in tema di risarcimento del danno nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi.

Disciplina preesistente:

  • Nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto a un’indennità onnicomprensiva, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
  • Il limite massimo dell’indennità è ridotto a 6 mensilità in presenza di contratti collettivi che prevedano procedure di stabilizzazione dei lavoratori a termine.

Modifiche introdotte dal DL 131/2024:

  • Il Decreto conferisce al giudice la possibilità di stabilire un’indennità superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
    • Viene abrogato il comma 3 che consentiva la riduzione dell’indennità a 6 mensilità.

A chi è rivolto?

Possono aderire al ricorso sia lavoratori pubblici sia privati (docenti, professori, maestre) che abbiano stipulato oltre tre contratti a termine della durata di un anno cadauno (supplenze su organico di fatto o di diritto per almeno 180 giorni per ogni anno) con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.

POSSONO ADERIRE ANCHE I LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CON PRECARISATO OLTRE 36  MESI E FATTA SALVA LA PRESCRIZIONE DI N 10 ANNI.

In particolare è rivolto ai precari con oltre 36 mesi di servizio con contratti al 30 giugno (c.d. contratti su organico di fatto, possibilmente nella stessa scuola) o oltre 36 mesi con contratti fino al 31 agosto (c.d. contratti su organico di diritto).

A rivendicare il diritto all’assunzione a tempo indeterminato sono gli insegnanti inseriti nelle graduatorie d’istituto, quelli di prima fascia abilitati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quelli di seconda fascia abilitati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e quelli di terza fascia non abilitati, che possono dimostrare di avere svolto oltre 36 mesi di servizio ( Precari non inseriti nelle Gae) .

Lo studio legale proporrà un ricorso singolo innanzi al Tribunale del lavoro competente per territorio, per ottenere il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine oltre 36 mesi e per la mancata stabilizzazione..

Il risarcimento sarà commisurato al numero di anni di precariato.

La giurisprudenza sul punto è pacifica.

Di recente la Corte di Cassazione ha statuito che il dipendente, nei confronti della Pubblica Amministrazione, non possa richiedere la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato ma solo un risarcimento del danno.

Nel luglio 2020 il Comitato Europeo dei diritti Sociali ha accolto il secondo reclamo collettivo al Consiglio d’Europa contro lo Stato italiano per violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea, avente ad oggetto l’abuso della precarietà del personale scolastico violazione del diritto del personale dell’istruzione pubblica. Il primo reclamo era stato accolto nel novembre 2014 con la ormai nota “sentenza Mascolo”, che dava il diritto di assunzione ai precari con 36 mesi di anzianità .

Al riguardo, si é positivamente pronunciata la Corte di Cassazione ed in seguito anche i Tribunali di merito e della Corte d’Appello di Bologna, che riconoscono per l’appunto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito, anche a coloro che hanno svolto supplenze su organico di fatto, purché per oltre 36 mesi(per questo motivo sono necessari almeno 4 contratti al 30 giugno), sulla stessa classe di concorso, possibilmente presso lo stesso istituto.

Il ricorso, si fonda in diritto sulla legislazione dell’Unione Europea e sull’interpretazione giuridica delle norme operata dalla magistratura nazionale.

La Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363 ha condannato l’”abuso” del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ma con “obiter dictum” che non riguardava la materia del processo (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014).

In via incidentale, con richiamo solo implicito alla sentenza “Mascolo” 2014 della Corte di Giustizia Europea sulla scuola, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il precariato pubblico di oltre trentasei mesi costituisce “abuso” di contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADESIONE AL RICORSO

Si chiede agli interessati di stampare , compilare e firmare in ogni parte i documenti presenti nella sezione modulistica (Informativa e consenso privacy, Procura alle liti)

Stampare e firmare la documentazione ed inserirla nel plico da inviare a mezzo mail info@avvocatoannagiannola.it o con posta raccomandata A/R all’indirizzo Avv. Annamaria Giannola , Via Veronica Gambara n. 6 Palermo – 90135(PA ).

INSERIRE NEL PLICO I SEGUENTI DOCUMENTI: ​

  1. Copia contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione;
  2. Certificato di servizio dal quale risulti lo svolgimento di almeno 180 giorni per ciascun anno per almeno tre anni scolastici.
  3. Copia documento di identità e del Codice Fiscale.

COSTI PER IL RICORSO

In caso di reddito familiare inferiore a 38.514 euro non occorre anticipare allo studio legale alcuna somma ma solo compilare il modello di esenzione del pagamento del contributo unificato (scaricabile dalla sezione modulistica scuola – Esenzione pagamento del contributo unificato) . Tale documento va compilato in duplice copia ed inserito nel plico da inviare a mezzo raccomandata.

In caso di reddito familiare superiore ad euro 38.514 occorrerà versare una somma per l’acquisto del contributo unificato   ( euro 43 o 98 ) commisurata al valore della causa.

Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso, e lo Studio Legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti dalla legge.

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


    Ho letto la Privacy & Cookie Policy del sito e presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).