Un docente già abilitato all’insegnamento in un paese Europeo , ma non in Italia , per vedere riconosciuta la propria specializzazione deve richiedere il riconoscimento del titolo universitario conseguito all’estero , con conseguente applicazione, in luogo delle direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002.
Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza”, inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all’estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, il Consiglio di Stato ha precisato come l’art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell’elemento teleologico.
In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento “finalizzato” recepito nel nostro ordinamento postula che sia l’Autorità competente che l’iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto.
Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all’estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l’art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest’ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all’art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l’art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell’ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all’accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell’art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Quest’ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest’ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all’estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca.” ( Consiglio di Stato, N. 05955/2021 REG.RIC.)
Di recente, il Consiglio di Stato ha sancito un importante principio , confermando ed in parte modificando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario nella materia del riconoscimento del titolo estero.
La vicenda in oggetto riguarda il rigetto dell’istanza di un docente per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania al fine dell’inserimento nelle graduatorie in Italia per l’insegnamento su posto comune nella classe di concorso A 26 Matematica in Italia. Il motivo del rigetto riguardava l’asserita non coerenza della documentazione prodotta rispetto alla classe di concorso richiesta.
Il Tar Lazio infatti in una prima fase aveva rigettato il ricorso ritenendo l’Adeverinta quale unico documento “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita […] ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello Stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare” (cfr. ex multis sent., n. 12568/2018, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 7381/2019; sent. n. 8007/2019, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, con sent. n. 6535/2021; sent. n. 5141 del 2020; sent. n. 13053 del 2020; sent. n. 3724/2021, confermata in sede di appello cautelare con ordinanza n. 3378/2021).
In precedenza , il Consiglio di Stato nelle discipline di insegnamento nell’ambito scientifico “ha rimarcato il valore dirimente della contestata ‘acreditacion’, in quanto unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa della formazione conseguita e quindi della latitudine della abilitazione conseguita dalla ricorrente in Spagna” (Cons. St. 5180/2021).
Il Consiglio di Statio in più occasioni aveva evidenziato che la “acreditacion” abilitava all’insegnamento in Spagna nel settore scientifico “scienze biologiche e affini” e non per la classe di concorso A 28 MATEMATICA E SCIENZE richiesta dall’appellante, ai fini dell’insegnamento in Italia.
In definitiva, il Consiglio di Stati in passato aveva posto dei limiti per evitare che gli attestati ed il titolo di studi conseguiti all’estero potessero avere in Italia un maggior ambito applicativo rispetto al paese in cui si era formato il docente , “dovendosi fare riferimento al tipo di abilitazione rilasciata dal paese di origine, comprensiva delle sue facilitazioni ma parimenti dei suoi limiti che non possono di norma essere oggetto di eterointegrazione con meri argomenti interpretativi ma necessitano della puntuale prova del possesso dei requisiti professionali (in termini di percorsi e crediti formativi” (Cons. St. 5180/2021).
Tale sino ad oggi era stato l’orientamento del più alto Ordine della Giustizia Amministrativa .
Con la recente pronuncia del novembre 2022 il Consiglio di Stato si spoglia dei profili esclusivamente formali e incentra la sua valutazione sulla sostanziale e concreta formazione acquisita dal docente, che non può prescindere da “una valutazione interna dei titoli acquisiti durante la sua formazione “.
In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3270/2022, ha riformato la prefata pronuncia, richiamando una sua recente statuizione (ordin. n. 1349/2022) e rilevando come “Il titolo abilitante conseguito dall’appellante in Romania, in uno con la sua laurea, non sembrano, prima facie, supportare il giudizio di incoerenza rispetto alla classe di concorso richiesta (A-26 – Matematica nella scuola secondaria di II° grado)”, tenuto conto che l’amministrazione è tenuta a “procedere alla concreta comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessato e quello italiano, prescindendo dai profili esclusivamente formali della documentazione prodotta” (cfr. ordin. n. 1349/2022).
Altrettanto emblematica è la vicenda del docente che aveva conseguito il Romania la laurea in ingegneria civile ed il Nivel I e II , ed ottenuto dal Ministero romeno il suo attestato per l’insegnamento in quel Paese nell’ambito disciplinare dell’”Ingegneria e installazione”, al fine di poter esercitare la professione di docente (abilitato) in Italia con riferimento alla classe di concorso A-26 “Matematica”.
Dalla lettura delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato si evince che il titolo abilitante conseguito all’estero unitamente alla laurea italiana non parrebbero essere, prima facie, così distonici rispetto alla classe di concorso nazionale per cui è stato chiesto il riconoscimento e ciò in quanto, da un lato, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare, senza formalismi, una comparazione tra il percorso professionalizzante seguito dall’interessato e quello richiesto in Italia per il conseguimento dell’abilitazione in Italia e, dall’altro lato, che la laurea in ingegneria non risulta essere estranea all’insegnamento della matematica in Italia, tanto che la stessa è contemplata tra i titoli di studio che consentono l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso A-26.
Con riferimento a quest’ultima statuizione il Collegio ha ritenuto opportune delle precisazioni.
Il D.P.R. n. 19/2016, così come parzialmente modificato dal d.m. n. 259/2017, invero, richiede che i laureati in ingegneria col vecchio ordinamento, che abbiano conseguito il titolo di studio dopo l’a.a. 2000/2001, per poter accedere alla classe di concorso in parola debbano aver seguito un piano di studi che abbia compreso i seguenti corsi annuali (o due semestrali): analisi matematica I; analisi matematica II; geometria o geometria I; oltre a due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria e algebra o algebra ed elementi di geometria; calcolo delle probabilità; analisi numerica o calcolo numerico.
In altri termini, se è vero che la laurea in ingegneria consente, in astratto, di poter accedere all’insegnamento con riferimento alla classe di concorso A-26 in Italia, ciò vale soltanto per quei casi in cui, in concreto, il titolo di studio sia stato conseguito entro l’a.a. 2000/01 ovvero, in alternativa, che il percorso di studi seguito dall’istante abbia ricompreso i corsi universitari sopra evidenziati.
Per quanto riguarda questo specifico aspetto va rilevato come il procuratore di parte ricorrente, in sede di pubblica udienza, aveva espressamente dichiarato, che il ricorrente era in possesso di tutti i crediti aggiuntivi necessari per l’accesso alla classe di concorso in questione, dalla quale si apprende che gli esami mancanti rispetto a quelli chiesti dalla succitata normativa, con riferimento al piano di studi seguito ai tempi della laurea, erano stati successivamente conseguiti nell’ambito del master universitario per “L’insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di I e II grado: matematica e fisica”.
Pertanto dal nuovo orientamento giurisprudenziale si evince che , prescindendo da qualsiasi formalismo, il piano di studi estero deve esser conforme a quello italiano per l’insegnamento , comprendendo una valutazione interna di tutti i titoli acquisiti dal docente durante la sua formazione.
Passando a trattare della disciplina del sostegno ci si chiede se è richiesta l’acreditation o qualsiasi titolo che dimostri l’avvenuta abilitazione nel oaese estero al pari del Tfa conseguito in Italia? .
Ad oggi Il Giudice Amministrativo, in alcune pronunce del 2020 (ed in altre del 2021), ha chiarito che il Ministero non ha alcun diritto di pretendere la acreditaciòn, perché la Spagna non la rilascia in relazione ai titoli di sostegno.
Ma allora cosa accade ai docenti che hanno ottenuto in Spagna dei titoli ( per lo più master universitari o corsi post – laurea ) al fine di ottenere le cattedre per l’insegnamento delle disciplina del sostegno in Italia.
Si può ragionevolmente pensare che il Ministero debba riconoscere con valore abilitante in Italia a tutti ( diplomati , psicologi , laureati in giurisprudenza , ect ect ) qualsiasi titolo estero per l’insegnamento del sostegno , sostenendo la tesi per cui non è più prevista l’acreditation? Certo che no!
Si premette che in Spagna l’abilitazione per il sostegno si consegue grazie a corsi universitari di primo livello (quattro anni) e, comunque, l’insegnamento su sostegno è prerogativa di soli professionisti laureati in discipline pedagogiche.
E’ parere di chi scrive che i corsi annuali da 60 ECTS (1.500 ore), pubblicizzati su internet, non hanno alcuna natura “abilitante” ma si tratta di “títulos propios”, ovvero di meri titoli accademici .
Pertanto la vicenda del titolo estero per il sostegno non potrà esser decisa in modo univoco per tutta la stragrande mole di ricorrenti ,ma si avranno pronunce diverse a sia in riferimento al tipo di provvedimento emesso dal Ministero , ( ottenendo pronunce con effetto caducatorio per ripristinare la condizione antecedente alla lesione subita dal ricorrente o, infine, vincolare la P.A. al riesercizio del potere, nei limiti di quanto deciso in sentenza con effetto conformativo), sia in riferimento alla specifica formazione del docente , in considerazione del complesso dei titoli accademici posseduti e della regolarità della procedura di riconoscimento .
Per capirci , il docente dovrà dimostare di aver allegato correttamente tutti i titoli posseduti e che il percorso professionalizzante estero in aggiunta alla formazione dell’interessato sia conforme a quello dello Stato Italiano per ottenere la qualifica di docente sulla materia del sostegno.