La Corte di Cassazione – con sentenza n 1726 del maggio 2025 ha stabilito . – maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l’anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L’annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (cfr. sentenza n. 13618/2025 del 21/05/2025)
Pertanto l’annualità del 2013 va riconosciuta solo ai fini giuridici ovvero per
- concorsi ,
- mobilità ,
- pensione
Ciò significa che l’annualità va conteggiata ai fini della ricostruzione di carriera ma non per gli scatti stipendiali.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADESIONE AL RICORSO
Si chiede agli interessati di stampare , compilare e firmare in ogni parte i documenti presenti nella sezione modulistica (Informativa e consenso privacy, Procura alle liti)
Stampare e firmare la documentazione ed inserirla nel plico da inviare a mezzo mail annagiannola9@gmail.com
COSTI PER IL RICORSO
In caso di reddito familiare inferiore a 40.000 euro non occorre anticipare allo studio legale alcuna somma ma solo compilare il modello di esenzione del pagamento del contributo unificato (scaricabile dalla sezione modulistica scuola – Esenzione pagamento del contributo unificato) .
In caso di reddito familiare superiore ad euro 40.000 occorrerà versare una somma per l’acquisto del contributo unificato ( euro 43 o 98 ) commisurata al valore della causa.