La recente sentenza della Corte di Cassazione n 15965 del 2024 ha ribadito ancor auna volta la legittimità della giurisprudenza maggioritaria in merito alla valutazione del servizio di leva obbligatorio e civile sostitutivo nei seguenti termini:
,
” il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono
sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.)
come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in
ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di
lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i
servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020;
conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).”
Illegittimamente l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n 88 del 2024 recita :Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina ”
Ne consegue che correttamente chi ha svolto servizio militare di leva obbligatorio o sostitutivo di quello obbligatorio ha necessità di impugnare i provvedimenti illegittimi del Ministero dell’Istruzione e del Merito con con previsioni di rango regolamentare dispongono diversamente , consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro oppure neghino del tutto il riconoscimento del punteggio del servizio reso(in tal senso, rispetto all’analoga previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015).
Requisiti:
Aver presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS di interesse tramite il sistema Istanze OnLine e aver dichiarato i titoli e i servizi utili compreso quelli oggetto del presente ricorso, per cui il servizio di leva va dichiarato come servizio scolastico svolto.
In caso di inserimento di servizi collocati temporalmente a cavallo tra due anni scolastici occorre aver compilato la domanda avendo seguito le istruzione del Ministero .Per inserire il servizio civile nella domanda occorre suddividerlo in 2 parti, in quanto le date relative al periodo di svolgimento vanno considerate in relazione agli anni scolastici, e l’anno scolastico va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno dopo.Come chiarito dal Ministero dell’istruzione nelle FAQ sulle graduatorie terza fascia ATA, il servizio civile va inserito facendo terminare il primo periodo al 31 agosto e facendo iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.
A chi è rivolto il ricorso ?
Il ricorso è rivolto a tutti coloro che vogliono vedersi riconosciuto il diritto al pieno punteggio per Graduatorie ad Esaurimento; Graduatorie di Istituto; GPS Concorsi pubblici scolastici (ordinari e straordinari), per il servizio militare di leva/ civile prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento delle richiamate graduatorie.
Come aderire ?
Compilare il form e allegare :
- copia del titolo di servizio militare di leva/ civile prestato anche non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento delle richiamate graduatorie.
- copia del titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento delle richiamate graduatorie.
- domanda di inserimento in graduatoria correttamente compilata e puteggio attribuito
Come aderire ?
Costo del ricorso ?
Il ricorso può esser presentato beneficiando del gratuito patrocinio per tutti i ricorrenti con reddito familiare inferiore a 11.746,68 euro.
Informazioni: annagiannola9@gmail.com