RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

RICORSO PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE LA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI INTEGRATIVA DELLO STIPENDIO BASE IN FAVORE DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO.

La retribuzione professionale docenti è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”.

Precisamente, l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”

L’ art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 ha istituito la voce retributiva in questione (retribuzione professionale docenti) nei seguenti termini:

  1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
  2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio .

La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria.

Il CCNI del 31 agosto 1999, all’art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto : a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b. i docenti di religione cattolica; c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche.

Pertanto risultano esclusi illegittimamente tutti i docenti a tempo determinato su organico di fatto con contratti al 30 giugno.

Trattasi di un compenso pari a circa il 10% della paga base, illegittimamente negato ai docenti a t.d. su organico di fatto…

 Cosa fare ?

Accertarsi che dal proprio cedolino non sia stata inserita tale voce ed in caso negativo prrsentare il ricorso per il riconoscimento del diritto.

La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l’RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.

A seguito della pronuncia della Corte di Cassazione , Tribunali di tutta Italia hanno emesso sentenza favorevoli ai docenti .

E’  possibile non solo ottenere l’aumento dello stipendio, ma anche il pagamento degli arretrati degli ultimi cinque anni.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADESIONE AL RICORSO

Si chiede agli interessati di stampare , compilare e firmare in ogni parte i documenti presenti nella sezione modulistica (Informativa e consenso privacy, Procura alle liti)

Stampare e firmare la documentazione ed inserirla nel plico da inviare a mezzo mail annagiannola9@gmail.com  o con posta raccomandata A/R all’indirizzo Avv. Annamaria Giannola , Via Veronica Gambara n. 6 Palermo – 90135(PA ).

INSERIRE NEL PLICO I SEGUENTI DOCUMENTI: ​

  1. Copia contratti e certificati di servizio per la docenza a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione;
  2. Copia documento di identità e del Codice Fiscale.

COSTI PER IL RICORSO

In caso di reddito familiare inferiore a 35.240,04 euro non occorre anticipare allo studio legale alcuna somma ma solo compilare il modello di esenzione del pagamento del contributo unificato (scaricabile dalla sezione modulistica scuola – Esenzione pagamento del contributo unificato) . Tale documento va compilato in duplice copia ed inserito nel plico da inviare a mezzo raccomandata.

In caso di reddito familiare superiore ad euro 35.240,04 occorrerà effettuare il pagamento del contributo unificato di euro 43

Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso, e lo Studio Legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti dalla legge.

 

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


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