ACCOGLIMENTO RICORSO SUL SILENZIO DEL MINISTERO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE ESTERO

Il Tar Lazio con la sentenza del 11/05/2023 ha accolto il ricorso del nostro studio avverso 

il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito,

 serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero . 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio  ha ordinato al 
Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito
all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e
capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità
delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni
continue a tempo pieno”;

- e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del
caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra
richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;

con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale
«spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla
Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale
N. 10501/2022 REG.RIC.misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma
 rilasciato in unaltro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in
quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato
chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per
accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13
novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).

Il Tribunale ha anche previsto per il caso di perdurante inadempienza dell'Amministrazione, la
nomina, nella qualità di Commissario ad acta, e con facoltà di delega, del
responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine
di 90 (novanta) giorni

Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore 
della ricorrente.

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