Ricorso per il riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 per gli anni di servizio di pre-ruolo ante riforma 2011

Il nostro studio ha attento importanti pronunce sul riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 , per il periodo di pre ruolo ante riforma 2011.

Le principali fonti normative che disciplinano le ricostruzione di carriera in tema di servizi riconoscibili, benefici e passaggi di ruolo sono . D.L. 370/70 convertito in legge 576/70 e modificato con D.P.R. 417/74; la Legge 327/75; T.U. D.L.vo 297/94 artt. 485 e seg.

Il Dirigente nella ricostruzione di carriera deve inquadrare il lavoratore nella giusta classe, detta “fascia stipendiale o gradone “prevista dal CCNL in considerazione dell’anzianità di carriera.

Il trattamento economico fondamentale del personale docente e amministrativo è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all’anzianità di servizio
Tali posizioni stipendiali sono rimaste immutate sino al CCNL 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6: da 0 a 8 , da 9 a 14 , da 15 a 20 , da 21 a 27 da 28 a 34, da 35 in poi ( in quanto la nuova prima fascia da 0 a 8 anni ha assorbito le previgenti due fasce da 0 a 2 e da 3 a 8.

La normativa nazionale prevedeva il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio; ciò fino al 2010, in virtù dell’accordo del 4 agosto 2011 che ha abolito la fascia 3 a 8 anni.

La Corte di legittimità ha sancito che “Nel settore scolastico vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.” (Cass. sez. L. n. 22558/2016, n. 20918/2019, n. 31149/2019, n. 15231/2020, n.17314/2020).

Pertanto, anche a seguito di passaggio di ruolo , il lavoratore a tempo determinato ha diritto a percepire le differenze retributive della fascia 3-8 , se ha svolto il servizio ante riforma 2011 , anno in cui è stato disposto l’assorbimento nella fascia 0.8.

In merito alla prescrizione la Cassazione ha ribadito che““L’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cassazione, sez. lav., ordinanza n 2232/2020).

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


    Ho letto la Privacy & Cookie Policy del sito e presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).