Ricorsi per il riconoscimento del servizio di pre-ruolo dei docenti e del personale A.T.A.

A chi è rivolto?

Docenti e personale ATA immessi in ruolo che hanno ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera da meno di dieci anni.

Cosa si chiede?

  • Riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio di pre ruolo ai fini giuridici ed economici, che il Miur sino ad oggi in applicazione della normativa interna nazionale ha riconosciuto solo nella misura dei due terzi;
  • Pagamento delle differenze stipendiali maturate nel periodo di servizio di pre ruolo con l’anticipo degli scatti di anzianità e mantenimento del riconoscimento dell’anticipo degli scatti anche per il futuro;
  • Diritto ad ottenere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto dell’effettivo servizio di pre ruolo svolto , anche in termini di anzianità di servizio e progressione professionale.

Secondo il meccanismo attuale previsto dalla normativa di legge e contrattuale, nella ricostruzione di carriera il Ministero illegittimamente non riconosce tutto il servizio svolto dal docente supplente.
I Tribunali del Lavoro garantiscono invece l’applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2007 e del 18 dicembre 2011 e la conseguente disapplicazione del CCNL 2006/2009 vigente (firmato dai sindacati rappresentativi) e dell’art. 485 del Testo unico sulla scuola, perché sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dall’applicazione della direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte.
Il ricorso è utile anche per sbloccare la progressione di carriera per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 con servizio pre-ruolo, rimasti al livello dello stipendio iniziale, al fine di sfuggire al blocco del primo gradino stipendiale disposto dal CCNL integrativo del 4 agosto 2011.
Sono quasi 400 mila i docenti e gli ATA assunti dal 1999 e la maggior parte dei quali hanno ricevuto dal MIUR un riconoscimento di carriera non adeguato all’effettivo servizio svolto.

ADESIONE AL RICORSO

Per poter aderire al ricorso è necessario compilare i file scaricabili dalla sezione modulistica:

  • MODULO AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
  • PROCURA IN CALCE

ed allegare i seguenti documenti:

  1. Copia del decreto di ricostruzione della carriera
  2. Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale
  3. Copia dei certificati di servizio
  4. Ultimo cedolino

LA GIURISPRUDENZA

Il nostro studio è stato uno dei primi ad ottenere le sentenze favorevoli dei Tribunali Civili di Palermo e Trani e sino ad oggi ha conseguito una quasi totalità di pronunce di accoglimento.

In considerazione del mutato indirizzo giurisprudenziale il docente è invitato ad inoltrare a mezzo mail info@avvocatoannagiannola.it il decreto di ricostruzione di carriera, per vagliare gratuitamente l’esistenza dei requisiti per la procedibilità del ricorso.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza del maggio 2020 ha riconosciuto ai docenti che possiedono un servizio effettivo di pre-ruolo in misura superiore a quello computato dal MIUR nella ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 485 T.U., il diritto al periodo aggiuntivo ai fini dell’anzianità di carriera, con conseguente diritto al corretto inquadramento stipendiale ed alle differenze retributive maturate. In particolare, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149 del 28.11.2019. Con la sentenza n. 31149 del 28.11.2019, la Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla ricostruzione di carriera del personale docente, anche in relazione a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 20.09.2018 (causa C 466/17, Motter). La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” comunque “fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”. Escludendo ogni automatismo, spetta, pertanto, al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, se l’applicazione dell’art. 485 del d. lgs. n. 297/1994 determini una discriminazione o meno nella valutazione dell’anzianità di lavoro del docente a tempo determinato rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato.

Se vuoi aderire al ricorso compila il form qui sotto allegando i documenti richiesti.


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